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Forum Necessitatis E Flessibilità Dei Criteri Di Giurisdizione Nel Dritto Internazionale Privato Nazionale E Dell'unione …

FORUM NECESSITATIS E FLESSIBILITÀ DEI CRITERI DI GIURISDIZIONE NEL DRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NAZIONALE E DELL'UNIONE …

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  403Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2010), Vol. 2, Nº 1, pp. 403-418ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt Sommario: I. Caratteri generali del  forum necessitatis . 1. Il  forum necessitatis  negli ordina-menti europei. 2. Il  forum necessitatis  come strumento di tutela di interessi processuali. 3. Il  forum necessitatis  come strumento di tutela di interessi sostanziali. 4. Il legame con l’ordinamento del foro. II. Esigenze di tutela del singolo ed interpretazione estensiva dei criteri di giurisdizione del foro. III. Forum necessitatis  e regolamenti in materia di diritto processuale civile internazionale. 1. Il  forum necessitatis  nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi. 2. Il  forum necessitatis  nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea. Riassunto: In molti ordinamenti europei ed extraeuropei è ammessa la possibilità di attribuire giurisdizione alle autorità del foro a titolo eccezionale nelle ipotesi in cui, in relazione a una determinata  pretesa, si riveli impossibile o irragionevole adire i giudici di altri ordinamenti e vi sia dunque il rischio di dar luogo a un diniego di giustizia. Una simile possibilità da un lato presuppone una certa ß essibilità delle norme relative alla competenza giurisdizionale, dall’altro è la conseguenza del carattere unilaterale delle norme nazionali in materia di giurisdizione. Queste due caratteristiche non sussistono nell’ambito dello spazio giudiziario europeo. Le istituzioni dell’Unione europea hanno infatti stabilito, attraverso regolamenti, criteri di giurisdizione uniformi relativi ad alcune materie ed applicabili in tutti gli Stati membri. E d’altro lato la Corte di giustzia ha escluso, al Þ ne di salvaguardare il principio della certezza del diritto, che tali criteri potessero essere applicati in modo ß essibile. Nei rapporti tra gli Stati membri il forum necessitatis è dunque utilizzabile entro limiti molto ristretti. Esso assume invece maggiore importanza nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi, come emerge dal Libro verde sulla revisione del Regolamento 44/2001 e dall’articolo 7 del Regolamento 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari. Parole chiave: Giurisdizione, diniego di giustizia, Regolamento 44/2001, Regolamento 2201/2003, Regolamento 4/2009, Þ ducia reciproca. Abstract: In many European and non-European legal systems it is possible for the internal courts to assume jurisdiction when, with regard to a speci Þ c claim, it would be impossible or unreasonable to resort to a court of another State, and a denial of justice would be likely to occur. Such a possibility on the one hand requires the rules of jurisdiction to be to a certain extent ß exible, on the other hand is the consequence of the unilateral character of that rules. These are not two typical features of the European judicial area. The European institutions have set, in fact, through regulations, uniform rules of jurisdiction regarding certain Þ elds, applica- ble in every Member State. And the European Court of justice, to the purpose of protecting the legal certainty  principle, has precluded a ß exible application of these rules. As far as the relations between member States are concerned, the  forum necessitatis  has, thus, a very narrow leeway. On the contrary, it takes much more impor-tance in range of the relations between Member States and third States, as it comes out from the Green Paper on review of Regulation 44/2001 and from article 7 of the Regulation 4/2009 on maintenance obligations. Key words: Jurisdiction, denial of justice, Regulation 44/2001, Regulation 2201/2003, Regula-tion 4/2009, mutual trust. Recibido: 25.01.2010 / Aceptado: 09.02.2010 Professore associato di diritto dell’Unione europeaUniversità degli Studi di Pavia G IULIA  R  OSSOLILLO FORUM NECESSITATIS E FLESSIBILITÀ DEI CRITERI DI GIURISDIZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA  404Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2010), Vol. 2, Nº 1, pp. 403-418ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdtForum necessitatis e ß essibilità dei criteri...G IULIA  R  OSSOLILLO I. Caratteri generali del  forum necessitatis .1. Il  forum necessitatis  negli ordinamenti europei1.  La comparsa di disposizioni sul  forum necessitatis  in alcune codi Þ cazioni recenti di diritto in-ternazionale privato, quale quella belga 1 , nonché nel regolamento 4/2009 2  sulle obbligazioni alimentari, nel Libro verde sulla revisione del regolamento 44/2001 3 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e nella Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di modi Þ ca del regolamento 2201/2003 4 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabi-lità genitoriale, rende di estrema attualità l’esame di una Þ gura sulla cui de Þ nizione e sui cui caratteri la dottrina non ha ancora trovato un perfetto punto di accordo.Con l’espressione  forum necessitatis  si intende indicare un criterio di giurisdizione di carattere eccezionale volto a garantire al singolo il diritto di accesso alla giustizia nell’ipotesi in cui, in relazione a una determinata controversia, sia impossibile identi Þ care un giudice competente. Si tratta dunque di una Þ gura che da un lato trova la propria srcine in esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’indi-viduo, dall’altro rappresenta la conseguenza del carattere unilaterale delle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale 5 . Dal momento che, infatti, ogni Stato decide autonomamente l’ampiezza della giurisdizione dei propri giudici, è possibile che si vengano a creare con ß itti negativi, ossia che in relazione a una determinata fattispecie non sussista la competenza dei tribunali di alcun Paese. 2.  Proprio per evitare tale conseguenza, che si tradurrebbe in un diniego di giustizia, alcuni legi-slatori nazionali hanno previsto espressamente che in ipotesi di questo genere i tribunali del foro, privi di competenza secondo gli ordinari criteri di giurisdizione, possano intervenire in via sussidiaria ed eccezionale. Così, all’art. 3 della legge svizzera di diritto internazionale privato 6  si legge che “se la pre-sente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota suf  Þ ciente connessione”. La recente codi Þ cazione belga 7  contiene una disposizione al contenuto molto simile: “nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les juridictions belges sont exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu’une  procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l’étranger”. E ancora, disposizioni sul  forum necessitatis  si rinvengono nella legge rumena di diritto internazionale privato 8 , nell’articolo 9 lett. b e c del codice di procedura civile olandese, nei 1   Loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé,  Moniteur belge , 27.7.2004. 2   Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni ali-mentari, G.U.U.E L 7 del 10.1.2009, p. 1. 3   Libro verde sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 21.4.2009, COM(2009) 175 def. 4   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modi Þ ca il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale, COM(2006)0399, G.U.U.E. C 15/E, del 21.10.2008, p. 128. 5   Come nota L. C ORBION ,  Le déni de justice en droit international privé  , Aix-en-Provence/Marseille, 2004,  p. 189, “les règles de compétence juridictionnelle internationale n’ont pas de fonction réparatrice: elles se conten-tent d’indiquer si l’ordre juridique dont elles émanent est compétent ou non. Aussi en découlent les problèmes de coordination propres à tout système unilatéraliste”. 6   Legge Federale del 18 dicembre 1987 su diritto internazionale privato (LDIP). Sul punto v. per tutti O TH - ENIN -G IRARD , “Quelques observations sur le for de nécéssité en droit international privé suisse (art. 3 LDIP)”, Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht  , 1999, pp. 251-286. 7   Art. 11 del code belge de droit international privé del 16 luglio 2004. 8   Art. 153 della legge rumena di diritto internazionale privato del 1992 (Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ţ ional privat).  405Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2010), Vol. 2, Nº 1, pp. 403-418ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdtForum necessitatis e ß essibilità dei criteri...G IULIA  R  OSSOLILLO codici di procedura civile austriaco 9  e portoghese 10 , così come nelle legislazioni di alcuni Stati extraeu-ropei 11 .Sul piano giurisprudenziale, poi, la possibilità di fondare la giurisdizione dei giudici del foro sull’assenza di altri tribunali competenti a conoscere della fattispecie è largamente ammessa nell’or-dinamento francese, attraverso la Þ gura del déni de justice 12 , e in quello lussemburghese 13 ; così come nell’ordinamento tedesco 14  e in quello spagnolo 15 . Nell’ordinamento italiano, pur in mancanza di dispo-sizioni espresse, la dottrina sembra orientata nel medesimo senso 16 . Quanto alla giurisprudenza, la Corte di cassazione, in una recente sentenza 17 , ha considerato la possibilità di fondare la giurisdizione del giu-dice italiano a titolo di  forum necessitatis  come una clausola di chiusura del sistema. Secondo la Corte, in particolare, le norme italiane in materia di giurisdizione dovrebbero essere lette alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, af  Þ nché non ricorra l’ipotesi in cui, non sussistendo la giurisdizione del giudice italiano, non risulti neppure la giurisdizione di alcun giudice straniero e al singolo venga dunque negata la tutela giurisdizionale. 3.  La possibilità di fondare la giurisdizione dei tribunali del foro sull’esigenza di garantire al singolo, in mancanza di altri tribunali competenti, una tutela giurisdizionale effettiva viene concepita nei paesi di civil law  come eccezionale. Si tratta infatti di uno strumento correttivo di sistemi fondati su criteri di giurisdizione predeterminati e non ß essibili, e che tende pertanto ad intervenire solamente in situazioni patologiche caratterizzate dal sorgere di con ß itti negativi di giurisdizione.Un discorso differente va invece fatto in relazione agli ordinamenti di common law , nei quali è tradizionalmente lasciato più spazio alla discrezionalità del giudice. Per rimanere in ambito europeo, nell’ordinamento inglese le norme in materia di giurisdizione rispondono essenzialmente a due mec-canismi che dipendono dalla presenza o meno del convenuto sul territorio dello Stato. Nella prima ipotesi, la giurisdizione dei tribunali inglesi sorge automaticamente; nella seconda, detti tribunali sono competenti a conoscere di controversie che coinvolgano un convenuto non presente sul territorio dello Stato solo se l’attore ha ottenuto un’autorizzazione a noti Þ care il writ   al di fuori del territorio nazionale.Ora, in entrambe le ipotesi, si attribuisce al giudice un certo margine di discrezionalità relativa-mente all’esercizio della propria giurisdizione. Nell’ipotesi in cui la giurisdizione sorga automaticamen-te, infatti, attraverso la dottrina del  forum non   conveniens  il giudice avrà la facoltà di non esercitare la  propria competenza nelle ipotesi nelle quali non lo ritenga opportuno. Quanto ai criteri di giurisdizione “non automatici”, ossia relativi alle ipotesi di mancata presenza del convenuto sul territorio dello Stato, 9   § 28 Gesetz vom 1.8.1895, RGBl 110, betreffend die Einführung des Gesetzes über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm  – EGJN). 10   Art. 65. 1 lett. d del Código de Proceso Civil. 11   A titolo di esempio si possono citare l’art. 3136 del Code civil del Québec e l’art. 565 de codice di procedu-ra civile messicano. Sul  forum necessitatis  nell’ordinamento messicano e in convenzioni interamericane, nonché in Convenzioni concluse tra il Messico e Stati terzi v. M. R  ÁBAGO  D ORBECKER  , “El acceso a la justicia en casos de litigio internacional: foro de necesidad, asistencia judicial gratuita y cautio iudicatum solvi”, consultabile al sito: http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/UNAM/iij/ponencias%20300104/mesa10/258s.pdf. 12   V. per tutti L. C ORBION ,  Le déni … ; A. M OURRE , “Diritto di accesso alla giustizia ed ordine pubblico inter-nazionale: spunti di ri ß essione sul  forum necessitatis  in materia arbitrale”,  Riv. arb. , 2002, pp. 25-43, p. 32 ss. 13   In questo senso v. V. R  ÉTORNAZ /B. V OLDERS , “Le for de nécéssité: tableau comparatif et évolutif”,  RCDIP , 2008, pp. 225-261, p. 229. 14   V. per tutti T. P FEIFFER  ,  Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit  , Frankfurt am Main, 1995, p. 451 ss. 15   V. per tutti A. L. C ALVO  C ARAVACA /J. C ARRASCOSA  G ONZALEZ ,  Derecho Internacional Privado , 10 a ed., vol. I, Granada, 2009, p. 127 ss. 16   P. B IAVATI , “Deroghe alla giurisdizione statuale e fungibilità dei sistemi giudiziari”,  Rivista trimestrale di diritto e procedura civile , 2009, pp. 523-550, p. 541 ss.; R. M ARTINO , “Rinvio alla competenza territoriale e fori esorbitanti”, in R. M ARTINO  (a cura di),  La giurisdizione nell’esperienza giurisprudenziale contemporanea , Mila-no, 2008, pp. 43- 74, p. 65 ss. 17   Corte di cassazione, Sezioni Unite, 17.7.2008, n. 19595,  Diritto marittimo , 2009, p. 144.  406Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2010), Vol. 2, Nº 1, pp. 403-418ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdtForum necessitatis e ß essibilità dei criteri...G IULIA  R  OSSOLILLO essi prevedono che il giudice possa (e quindi non sia obbligato a) concedere l’autorizzazione a noti Þ ca-re il writ   se ritiene che sia necessario e opportuno esercitare la propria giurisdizione nel caso concreto (dottrina del  forum conveniens ) 18 .In un sistema di questo genere, è evidente che le esigenze sottostanti il  forum necessitatis  sono già soddisfatte dalla possibilità per il giudice di decidere, sulla base di una valutazione discrezionale, l’opportunità dell’esercizio della propria giurisdizione. La Þ gura del  forum conveniens , in particolare,  per alcuni aspetti risponde alla medesima logica sottostante il  forum necessitatis  dei paesi di civil law 19 . 2. Il  forum necessitatis  come strumento di tutela di interessi processuali.4.  La prima condizione richiesta af  Þ nché si possa fondare la giurisdizione dei tribunali del foro a titolo di  forum necessitatis  consiste nell’impossibilità di adire i tribunali di altri ordinamenti. La possi- bilità di rivolgersi alle autorità giurisdizionali di altri Stati impedisce infatti, in linea di principio, che si dia luogo a un diniego di giustizia.La nozione di “impossibilità” va tuttavia precisata. Richiedere la prova dell’assoluta impossibilità di agire in giudizio davanti a qualsiasi tribunale signi Þ cherebbe di fatto in molte ipotesi impedire il sor-gere di un  forum necessitatis , dal momento che la prova richiesta si rivelerebbe in concreto impossibile da fornire. Per legittimare l’esercizio della giurisdizione da parte delle autorità del foro sarà dunque in linea di principio suf  Þ ciente veri Þ care che i tribunali che sulla base dei criteri di giurisdizione più comu-nemente utilizzati sarebbero competenti, in quanto appartenenti ad ordinamenti che presentano qualche legame con la fattispecie, sono invece privi di giurisdizione 20 .In secondo luogo, all’impossibilità derivante da motivi di diritto (si pensi all’ipotesi in cui il giudice adito si dichiari incompetente e non sussista la giurisdizione di altri tribunali) va equiparata l’impossibilità di fatto, che potrà a sua volta dipendere da eventi occasionali o dai caratteri dell’ordi-namento nel quale il giudice competente secondo gli ordinari criteri di giurisdizione si colloca. Anche nella circostanza in cui sia possibile individuare un giudice competente, potrebbe in effetti in concreto rivelarsi impraticabile o troppo dif  Þ cile rivolgersi a tale autorità. L’esempio tipico di impossibilità di fatto è rappresentato dalle situazioni di guerra e dalle relative conseguenze (si pensi all’ipotesi in cui, in conseguenza di una guerra, le vicende attinenti lo status di una persona non siano state iscritte nei regi-stri di stato civile e dunque sia impossibile rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato nel quale i registri sono stati redatti 21 ), ma tale condizione si potrà veri Þ care anche quando siano richieste misure 18   Sul punto v. ampiamente C. C HALAS ,  L’exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international privé  , Tome I, Aix-en-Provence, 2000, spec. p.129 ss., la quale mette in luce come, mentre la dottrina del  forum non conveniens , essendo relativa all’attribuzione automatica di giurisdizione ai giudici inglesi, non met-ta in questione tale giurisdizione, bensì riguardi solo il suo esercizio, la dottrina del  forum conveniens , proprio per il carattere eccezionale dell’esercizio della competenza in tali ipotesi, sia un meccanismo che mette in questione l’esistenza stessa della giurisdizione dei giudici del foro. 19   In questo senso v. P. B IAVATI , “Deroghe alla giurisdizione”…, p. 547; C. C HALAS ,  L’exercice discrétionnaire …,  p. 376, la quale, pur mettendo in luce la differenza tra  forum necessitatis  e  forum conveniens  (consistente nel fatto che il primo interviene in ipotesi di con ß itti negativi di giurisdizione, mentre il secondo garantisce l’individuazione del tribunale più appropriato nelle ipotesi di con ß itti positivi di giurisdizione), fa riferimento a una sentenza della Court of Appeal nella quale una clausola attributiva di competenza ai tribunali spagnoli è stata dichiarata nulla in quanto la controversia presentava un legame di prossimità con l’Inghilterra e la legge spagnola non conteneva disposizioni che consentissero ai tribunali di detto Stato di pronunciare un’ injunction  (Tomo I, p. 176 s.). Sulla distinzione tra  forum conveniens  e  forum necessitatis  v. anche P. F RANZINA , “Sul  forum necessitatis  nello spazio giudiziario europeo”,  RDI  , 2009, pp. 1121-1129, p. 1123, il quale sottolinea come il primo presupponga l’esistenza di un nesso spaziale tra il giudice e la lite e miri a correggere le implicazioni che ne discendono, mentre il secondo non interferisca con le norme sulla giurisdizione fondate su una logica localizzatrice, bensì si limiti ad af  Þ ancarle integrandone l’operare. 20   Sul punto v. V. R  ÉTORNAZ /B. V OLDERS , “Le for de nécéssité”…, p. 233. 21   Ipotesi di questo genere sono state oggetto, tra le altre, della sentenza del Tribunale di Nancy del 26 ottobre 1943 (in  RCDIP , 1947, p. 97), relativa a una dichiarazione di morte di un soggetto deceduto durante la guerra civile spagnola e della cui morte non esisteva traccia nei registri di stato civile, e della sentenza della Cour d’appel di Montpellier del 26 ottobre 1955 (  RCDIP  1956, p. 487), relativa a una minore nata in un campo di concentramento e la cui nascita non risultava da alcun registro.  407Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2010), Vol. 2, Nº 1, pp. 403-418ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdtForum necessitatis e ß essibilità dei criteri...G IULIA  R  OSSOLILLO di urgenza e motivi di tempo non consentano di rivolgersi al giudice che sarebbe competente secondo gli ordinari criteri di giurisdizione, o quando l’azione dinanzi ai tribunali competenti abbia un costo 22  o una durata eccessivi.A tali ipotesi la dottrina 23  equipara quella nella quale una sentenza straniera non sia rico-noscibile nel foro in quanto priva dei requisiti essenziali per poter essere considerata un atto giu-risdizionale (e dunque ad esempio non sia resa da un giudice imparziale) o perché priva di forza esecutiva nello Stato di srcine 24 . In circostanze di tal genere, l’impossibilità di riconoscere la sentenza fonderà la competenza dei tribunali dello Stato richiesto a pronunciarsi sulla fattispecie in questione. 5. Il foro di necessità così come Þ nora descritto costituisce uno strumento di tutela degli interessi  processuali del singolo, al quale viene garantito il diritto di rivolgersi a un giudice, indipendentemente da considerazioni relative all’esito che il procedimento potrà avere nei suoi confronti. Da un’analisi più approfondita dell’istituto, tuttavia, emerge con chiarezza come i pro Þ li processuali siano in realtà stret-tamente legati a pro Þ li di tutela di interessi sostanziali, e come i due aspetti ora citati siano dif  Þ cilmente distinguibili in modo netto 25 .In effetti, nella misura in cui si consente che la competenza dei giudici del foro a titolo ecceziona-le sorga non solo nelle ipotesi nelle quali risulti impossibile adire i giudici di un altro ordinamento, ma anche quando un procedimento all’estero non possa essere ragionevolmente preteso, si insinuano nella valutazione dei presupposti per il sorgere di un  forum necessitatis  considerazioni attinenti gli interessi materiali che il foro intende tutelare. In tali circostanze, la valutazione dell’inesistenza di un foro com- petente tende a perdere peso rispetto al ruolo attribuito dal foro alla tutela di tali interessi.A titolo di illustrazione di tale sovrapposizione dei due pro Þ li può essere preso in esame un esempio citato dalla dottrina spagnola 26  con riferimento all’istituto dell’assenza. In materia di assenza, la giurisdizione dei tribunali spagnoli sussiste se l’ultimo domicilio dello scomparso era situato in Spagna. Ora, nelle ipotesi in cui tale condizione non si veri Þ chi, ma i parenti dello scom- parso si trovino sul territorio spagnolo, la dottrina tende ad ammettere che si possa con Þ gurare un foro di necessità. È impensabile infatti che il legislatore spagnolo abbia voluto costringere dette  persone ad adire i tribunali di uno Stato lontano nel quale risulti collocarsi l’ultimo domicilio del-lo scomparso o che li obblighi a ricercare all’in Þ nito la collocazione del suo ultimo domicilio. In un’ipotesi di questo genere, è evidente che la volontà delle autorità spagnole di tutelare un interesse sostanziale (la possibilità di far dichiarare la scomparsa del soggetto, con tutte le conseguenze di ordine patrimoniale e personale che ne derivano) di soggetti presenti nel territorio del foro assume un peso preponderante rispetto alla valutazione dell’impossibilità di avere accesso a tribunali di altri ordinamenti. 22   Come nota L. C ORBION ,  Le déni …, p. 199, nota 1, dalla sentenza Pordéa della Corte di cassazione fran-cese (6 marzo 1999,  RCDIP , 2000, p. 224) è possibile dedurre implicitamente il principio secondo il quale l’im- posizione di una cautio iudicatum solvi  eccessiva, rendendo troppo dispendioso il procedimento dinanzi al giudice competente, potrebbe fondare a titolo di  forum necessitatis  la giurisdizione dei tribunali di uno Stato che presenti un legame con la fattispecie. 23   In questo senso v. L. C ORBION ,  Le déni …, p. 206. 24   Come nota L. C ORBION ,  Le déni …, p. 209, tale circostanza va distinta da quella in cui la sentenza straniera,  pur avendo forza esecutiva nello Stato di srcine, non possa essere in concreto eseguita per ragioni di fatto o di diritto. La distinzione tra mancanza di forza esecutiva e impossibilità di fatto di dare esecuzione a una sentenza straniera è stata ribadita recentemente dalla Corte di giustizia (sentenza 28 aprile 2009, C-420/07,  Meletis Aposto-lides , non ancora pubblicata) in una pronuncia relativa all’esecuzione di una sentenza nella zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo cipriota non esercita un controllo effettivo. 25   In questo senso v. A. B URGSTALLER  /M. N EUMAYR  , “Beobachtungen zu Grenzfragen der internationalen Zu-ständigkeit: vom  forum non conveniens  bis Notzuständigkeit”, in Grenzüberschreitungen: Beiträge zum Inter-nationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit. Festschrift für Peter Schlosser zum 70. Geburtstag , Tübingen, 2005, pp. 119-134, a p. 132; P. F RANZINA , “Sul  forum necessitatis ”…, p. 1123 ss. 26   Sul punto v. J. R  ODRÍGUEZ  R  ODRIGO , “Crisis matrimoniales y foro de necesidad, en relación con la sentencia núm. 166/2003”, in A. L. C ALVO  C ARAVACA /E. C ASTELLANOS  R  UIZ  (coord.),  El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales , Madrid, 2004, pp. 705-720, p. 713.