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  La nullità della domanda per indeterminatezza delleditio actionis Dott. Chiara Gallese Art. 164 (Nullità della citazione)La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3)dell·articolo 163 ovvero se manca l·esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all·attore un termine perentorio perrinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenzematurate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l·udienza ai sensi dell·ultimo comma dell·art. 183 e siapplica l·articolo 167. Art. 163 (Contenuto della citazione)L·atto di citazione deve contenere:3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;4) l·esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relativeconclusioni; La citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione dellacosa oggetto della domanda ( petitum ) o l·esposizione dei fatti e degli elementi di dirittosu cui la domanda è fondata ( causa    petendi  ): si tratta dei vizi dell· editio actionis  .In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum , si distingue tra petitum   mediato  e petitum   immediato  , cioè da una parte la concreta utilità, il bene dellavita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall·altra il tipo di provvedimento richiesto algiudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto divizio.La giurisprudenza (Cass. Civ. n. 6512 del 1983 e Cass. Civ. n. 3528 del 1980) ritiene che laparte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l·oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalladescrizione contenuta nell·atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia  .In ordine invece al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la causa petendi  ,ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra dirittiauto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmentenei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi (per es. nel casodel diritto di proprietà), per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare aconoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano (per es. nei diritti di credito),poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà ingrado di identificarli con esattezza.Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, per l·individuazione dei diritti e t e ro-d e t e rminati , ´è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi chedivergono tra loro e identificano distinte entitൠ(Cass. Civ. n. 16005 del 2003; Cass. Civ.10168 del 2004), tra loro sensibilmente ´divergenti sul piano genetico e funzionaleµ  La nullità della domanda per indeterminatezza delleditio actionis Dott. Chiara Gallese (Cass. Civ. 10409 del 2003), perciò, per essi, ´il giudicato copre soltanto lo specifico fattocostitutivo fatto valereµ (Cass. Civ. 4773 del 2001). Per quanto riguarda invece i diritti auto-d e t e rminati , secondo la stessa Corte la mancata specificazione del fatto costitutivonon comporta nullità dell·atto introduttivo, per cui l·indicazione della fattispeciecostituiva diventa una condizione per l·accoglimento della domanda nel merito, ma nonper l·identificazione del diritto fatto valere. Il principio ampiamente consolidato ingiurisprudenza è quello secondo cui la causa pretendi delle domande giudiziali relative atali diritti ´si identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, lacui eventuale deduzione non ha alcuna funzione di specificazione della domanda,essendo, viceversa, necessario ai soli fini della provaµ (Cass. Civ. n. 3192 del 2003; Cass.Civ. n. 9851 del 1997). Di conseguenza, mentre l·attore ´può mutare titolo della domanda,senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, il giudice puòaccogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare ilprincipio della domandaµ (Cass. Civ. n. 7078 del 1999).Lo scopo della previsione di tali vizi, comportanti nullità, è, da un lato, quello di delinearecompiutamente il thema decidendum fin dall·inizio del giudizio e di dare quindi modo algiudice di decidere nel merito, e, dall·altro quello di mettere il convenuto nella posizionedi potersi difendere in modo adeguato in seguito alla proposizione della domanda controdi lui.Quando il giudice rileva uno dei vizi in oggetto, fissa un termine perentorio per l·attoreper rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda, conma in dette ipotesi la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficaciasanante solo ex nunc, "ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente allestesse" (Cass. Civ. Sez. lav. n. 11148 del 1998), cioè   dal momento della rinnovazione odell·integrazione dell·atto nullo, che costituiscono le due fattispecie sananti previste dallegislatore, rispettivamente, a fronte della avvenuta costituzione o della contumacia delconvenuto, (cui può aggiungersi, in applicazione del principio generale ex art. 156 terzocomma c.p.c., I·ipotesi in cui a fronte della costituzione del convenuto, il successivosvolgimento del contradditorio tra le parti abbia consentito di chiarire i fatti su cui ladomanda si fonda). Da ciò si desume inoltre che la costituzione del convenuto non sanala nullità della citazione, poiché l·atto è affetto da un vizio che solo l·attore può sanareintegrando la domanda con ulteriori elementi e non può trovare applicazione nemmenol·art. 156 co. 3, dato che lo scopo non può essere raggiunto (cfr. Cass. 12156/1992,relativa al processo ordinario, nonché, relativamente al processo del lavoro, tra le altre,Cass. 6714/1999, 5586/1999, 11149/1998, 13066/1997, 526/1985, 5537/1984, resa asezioni unite; contra le più risalenti Cass. 7443/1983 e 4355/1976, nonché la più recenteCass. 6488/1992).Se l·attore non adempie all·ordine di rinnovazione della citazione, poiché il quinto commadell·art.164 c.p.c. non prevede espressamente la cancellazione della causa dal ruolo e laconseguente estinzione del processo, si pongono diverse soluzioni dottrinali.Invece, la mancata integrazione della citazione nulla per vizi relativi all·editio actionis, nelcaso di convenuto costituito, comporterà l·emanazione di una sentenza di rigetto in ritodella domanda: ciò, infatti, non rientra tra i casi espressamente previsti dall·art. 307  La nullità della domanda per indeterminatezza delleditio actionis Dott. Chiara Gallese c.p.c., la cui elencazione è considerata tassativa, di conseguenza il giudice dovràprovvedere all·emanazione di una sentenza di rigetto in rito per nullità radicale delladomanda. La giurisprudenza sul punto è contrastante.In caso di c umulo ogg e ttivo si pongono diversi problemi. Considerando l·ipotesi dimancata integrazione o integrazione insufficiente o non tempestiva di una o piùdomande in un cumulo di una pluralità di domande, ai fini di una correttaquantificazione della portata del vizio è necessario individuare quale tipo di cumulo èstato posto in essere; bisogna distinguere se si tratta di un cumulo condizionale osemplice:-   C umulo c ondizional e   a)   Alternativo (l·attore chiede al giudice di accogliere l·una o l·altra domandaindifferentemente) b)   Subordinato (l·attore chiede al giudice di accogliere una domanda solo se èrigettata la principale)c)   Condizionale in senso stretto (l·attore chiede che la seconda domanda vengaesaminata a condizione che la principale sia accolta)-   C umulo s e mpli ce   (l·attore chiede l·accoglimento di tutte le domande cumulate)   Solo nel caso di c umulo s e mpli ce , infatti, la nullità di una delle domande non inficia lealtre domande, stante l·indipendenza delle stesse. Poiché non sarebbe accettabileprospettare l·estinzione del processo a fronte della compresenza di una domanda nulla edi una perfettamente valida, e poiché l·atto di citazione è solo formalmente unico ma inrealtà contiene più cause, ed è quindi viziato solo in parte, la soluzione più ragionevole èquella della separazione dei giudizi, in modo che la domanda non viziata possa essereesaminata nel merito mentre l·atro processo si estingue, in ossequio al principio utile per inutile non vitiatur  (Cass. 16.6.84 n. 3604).Alcuni c asi di citazione ritenuta nulla:1.   L·atto di citazione con cui si eserciti l·azione revocatoria fallimentare di rimesse inconto corrente senza fornire l·indicazione delle singole rimesse da revocare (Trib.di Ivrea 19.1.04 Fa 2005, 2, 201) o senza indicare l·ammontare complessivo dellestesse in un determinato periodo di tempo (Cass. 31.03.06 n. 14676), ma non sel·attore chiede genericamente la revoca di tutte le rimesse effettuate nei due anniprecedenti al fallimento quantificando l·ammontare complessivo per ciascun anno(Cass. 28.05.08 n. 14065). Ove si richieda la revoca di tutti i pagamenti compiutinell·anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, è nullo l·atto di citazione in cuinon siano indicati i singoli atti che si assumono inefficaci(Cass. 22.04.08 n. 10361).Invece non è nulla la citazione per revocatoria fallimentare delle rimesse in contocorrente, che non indichi le singole rimesse da revocare, ma sia rivolta arecuperare la differenza tra il massimo scoperto e il saldo finale (Cass. 28.11.08 n.28445).2.   L·atto di citazione con il quale si chiede la condanna al risarcimento dei danniderivanti da un articolo diffamatorio, senza che vengano individuate le notizie  La nullità della domanda per indeterminatezza delleditio actionis Dott. Chiara Gallese ritenute non vere e le espressioni ritenute diffamatorie (Trib. di Roma 29.05.97, FI1998, I, 2305).3.   L·atto di citazione che si limiti a una mera elencazione di documenti e deduzionistragiudiziali del procuratore generale, privo di alcun apporto di interpretazione evalutazione dei fatti a sostegno della domanda e senza definire il titolo (ord. C.Conti Sicilia 15.12.95 n.152).4.   L·atto di citazione con cui si impugni il bilancio di una società, che non indichichiaramente il bilancio impugnato (Trib. Ivrea 01.12.04).5.   L·atto di citazione quando l·esposizione dei fatti costitutivi sia carente o tropposintetica (Trib. Venezia 25.03.97).6.   L·atto di citazione con cui si chieda la condanna dell·amministratore di una societàal risarcimento dei danni e la nomina di un liquidatore, quando siano indicati i tipidi danni ma non le condotte materiali da cui gli stessi sarebbero derivati (Trib.Roma 26.04.01).7.   L·atto di citazione che contenga la determinazione del danno e la ripartizione dellostesso tra i presunti responsabili, nel giudizio contabile, che sia privodell·indicazione dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa risarcitoria(Corte dei Conti Molise 14.04.08 n. 51).8.   L·atto di citazione relativo alla domanda di un lavoratore per conseguire latredicesima mensilità e le ultime retribuzioni, quando non vi sia indicazione deglielementi costitutivi delle domande stesse, né la durata del rapporto di lavoro, lemansioni espletate, l·orario di lavoro osservato (Trib. Napoli 09.05.07).9.   L·atto di citazione che, pur essendo pacifico che la pensione ROL, sia pure per"pochissimi mesi" era stata gestita da terze persone, non aveva ridimensionatol'ammontare dei reclamati danni in relazione allo scomputo di detto periodo daquello di sei anni e undici mesi srcinariamente indicato per la mancatautilizzazione di una stanza. (Cass. sez. III 12.01.96 n. 188).10.   L'atto di citazione in cui era indicato, oltre alla debitrice ceduta, l'importocomplessivo delle cessioni e il periodo in cui queste erano state effettuate,precisando che la domanda di revoca si riferiva a tutte le cessioni stipulate dalleparti in quel periodo, non è stato ritenuto affetto da nullità per indeterminatezza(Cass. sez. I 18.12.07).  La nullità della domanda per indeterminatezza delleditio actionis Dott. Chiara Gallese