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Riassunto Di Procedura Penale, Prof. Gilberto Lozzi

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   1 PROCEDURA PENALE Il codice vigente si rifà al sistema accusatorio e distingue nettamente tra procedimento e processo penale, nella prima fase “delle INDAGINI PRELIMINARI” il pubblico ministero NON acquisisce prove ma ELEMENTI DI PROVA volti ad accertare se si debba procedere o meno all’esercizio dell’azione penale, il giudice (terzo ed imparziale) nel sistema attuale non conosce le indagini preliminari ed assiste al formarsi della prova IN SEDE DIBATTIMENTALE nel CONTRADDITTORIO delle parti LA MODIFICA DELL’ART. 111 COST. L’articolo 111 Cost. e stato modificato nel 1999 e attualmente indica i principi generali di GIUSTO PROCESSO. Soprattutto dalla garanzia costituzionale della formazione della prova solo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Inoltre la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. I SOGGETTI IL GIUDICE Si deve distinguere innanzitutto tra giudici ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d’assise) e giudici speciali (giudici militari) e tra giudici collegiali e giudici monocratici (giud. Di pace, trib.monocratico, giud.per l’ud. Preliminare, etc.) INCOMPATIBILITÁ DEL GIUDICE PENALE (art. 34-35-36-37 c.p.p.) ART. 34 c.p.p. stabilisce i casi in cui il giudice non può prendere parte al processo penale perché la sua imparzialità è intaccata da precedenti attività da lui compiute, quando cioè ha emesso la sentenza di un grado precedente, ha svolto le funzioni di GIP o GUP o PM salvo i casi in cui (indicati nel medesimo articolo) gli atti posti in essere non determinino una conoscenza degli elementi di prova o determinino il venir meno dell’imparzialità (ad es. emettere un autorizzazione sanitaria non rende il giudice incompatibile) ART. 35 c.p.p indica l’incompatibilità del giudice per ragioni di parentela. (fino al secondo grado) ART. 36-37 c.p.p. ulteriori casi di incompatibilità derivanti dall’interesse del giudice nei confronti dell’oggetto del processo o delle parti (debitori o creditori) o (art. 37) nel caso in cui abbia indebitamente espresso il proprio parere sui fatti oggetto dell’imputazione) ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE. Sono rimedi con cui si può far valere una situazione di incompatibilità del giudice. ASTENSIONE ART. 36 c.p.p. è la RINUNCIA all’esercizio della funzione a cui il giudice è obbligato se si trova in una delle situazione TASSATIVAMENTE indicate dall’art.36 (Interesse, parentela, ha svolto funzioni precedenti) RICUSAZIONE ART. 37 c.p.p. è la dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione del giudice perché ritiene che ricorra una delle situazioni indicate nell’art. precedente o perché questi ha indebitamente espresso la propria opinione sui fatti, esiste un termine PERENTORIO 1  (art. 38) per la richiesta che va fatta o durante l’udienza preliminare(art. 1   Non si ritiene che l’esistenza di una causa di incompatibilità determini una causa di nullità rilevabile quindi in ogni stato e grado del procedimento perché questo sarebbe incompatibile con la presenza di un termine perentorio.   2 491) o (se manca) prime dell’accertamento della costituzione delle parti. Sulla richiesta decide la Corte d’appello, se la richiesta viene accolta il giudice che la accoglie indica anche se gli atti precedentemente compiuti conservano efficacia. LA COMPETENZA La competenza di un giudice si determina in base a tre criteri 1.   COMPETENZA FUNZIONALE inerente i vari stati e gradi del procedimento 2.   COMPETENZA PER MATERIA individuata dall’art 5-6 c.p.p. (sostanzialmente per tipo di reati) la corte d’assise è competente per i reati più gravi puniti con l’ergastolo o con pene superiori a 24 anni di reclusioni e per i reati indicati espressamente dall’art. 5 c.p.p. il giudice di pace decide invece per i reati di microconflittualità tra privati   (reati meno gravi) la competenza del tribunale è individuate in via residuale dall’art. 6 “ il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d’assise o del giudice di pace”  3.   COMPETENZA TERRITORIALE individuata in base al luogo in cui è stato commesso il reato o, nel caso di reato tentato, in base al luogo in cui è stato commesso l’ultimo atto 2   LA CONNESSIONE Istituto con cui si deroga ai principi generali di competenza in casi espressamente previsti dall’ art. 12 c.p.p. ossia per i reati commessi da più persone in concorso, da un unico soggetto con un'unica azione o se i reati sono stati commessi per occultare gli altri. Nel caso si proceda a connessione è competente per tutti i procedimenti il giudice superiore.   RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI La riunione dei processi che appartengono alla competenza del MEDESIMO giudice o per i normali metodi di determinazione della competenza o per connessione è possibile a condizioni stabilite dalla legge e precisamente dall’art, 17 c.p.p.    Processi pendenti nello stesso stato e grado    La riunione non determini un ritardo nella definizione    Devono essere uniti dal vincolo della connessione o dal vincolo investigativo L’art. 18 c.p.p. determina i casi in cui i procedimenti devono essere separati salvo che come dice il 1° comma “il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”, i casi in cui si deve provvedere alla separazione sono ricollegabili sostanzialmente alla posizione personale degli imputati ad es. nel caso in cui nell’udienza preliminare risulti che si può arrivare prontamente alla decisione nei confronti di uno o più di essi, oppure nel caso in cui il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo ma in questo caso ci deve essere l’accordo delle parti. LA RIMESSIONE Deroga alla competenza PER TERRITORIO prevista dall’art. 45 c.p.p. nel caso in cui gravi situazioni locali determinino un pregiudizio alla libera determinazione dell’organo giudicante o la sicurezza e l’incolumità, competente a decidere sulla domanda è la CORTE DI CASSAZIONE e la richiesta può essere presentata dal procuratore generale presso la corte d’appello, dal pubblico ministero o dall’imputato. Nel caso in cui la domanda venga accolta il giudice viene determinato sulla base dell’art. 11 c.p.p. LE DECISIONI RELATIVE AL DIFETTO DI GIURISDIZIONE AL DIFETTO DI COMPETENZAE AL DIFETTO DI ATTRIBUZIONE 2  Attenzione nel caso in cui non si riesca ad individuare il luogo è competente il giudice del luogo in cui è stata iscritta per prima la notizia di reato   3 1.   DIFETTO DI GIURISDIZIONE sussiste quando venga attribuito ad un giudice speciale un reato di competenza del giudice ordinario o viceversa. Ai sensi dell’art. 20 c.p.p. il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d’ufficio in ogne stato e grado del procedimento.   2.   DIFETTO DI COMPETENZA PER MATERIA anche in questo caso l’incompetenza può essere eccepita o dichiarata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo ma con due eccezioni, quando è competente un giudice di grado superiore  quando l’incompetenza deriva da connessione in entrambi i casi l’incompetenza deve essere dichiarata o eccepita durante l’udienza preliminare o se questa manca subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. 3.   DIFETTO DI COMPETENZA TERRITORIALE meno rigorosa delle prime DEVE SEMPRE  essere eccepita durante l’udienza preliminare o se questa manca subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.  IL PUBBLICO MINISTERO La magistratura requirente è organizzata in modo gerarchico ed è costituita da : 1.   PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE E LA CORTE D’ASSISE 2.   PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO 3.   PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale , obbligo sancito dall’art. 50 c.p.p. e dall’art. 112 COST., nonostante gli uffici della procura siano organizzati in modo gerarchico il magistrato svolge le proprie funzioni con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge. L’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE. Il P.M. a conclusione delle indagini può richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale formulando l’imputazione ex art. 405 c.p.p. il processo penale inizia appunto con la formulazione dell’imputazione. Il P.M. NON Può decidere autonomamente sulla richiesta di archiviazione che deve essere accolta dal GIP che se non l’accoglie fissa la data dell’udienza in camere di consiglio, e se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica al PM potendo arrivare anche a intimare al PM di procedere alla formulazione dell’imputazione. Questo deroga al principio di terzietà e di imparzialità del giudice. Il pubblico ministero è comunque una parte pubblica e con questo si giustifica il fatto che ha il dovere di compiere anche accertamenti sui fatti a favore dell’imputato, chiederne l’assoluzione o impugnare la sentenza nel suo interesse.   4 NOTIZIA DI REATO QUERELA D’UFFICIO ISTANZA P.M. ARCHIVIAZIONE RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO G.I.P. ACCOGLIE NON ACCOGLIE G.U.P. (art. 416 c.p.p.) Fissa la data per L’udienza Inica al PM Le ulteriori Indagini Impone al PM Di formulare l’imputazione Entro 10 gg. LE PARTI PRIVATE. L’IMPUTATO La qualità di imputato si acquista quando il PM esercita l’azione penale (formula l’imputazione) momento che segna il passaggio dal procedimento al processo penale. L’imputato ha ovviamente il diritto di difendersi, un fondamentale diritto dell’imputato è quello in base al quale NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A RENDERE DICHIARAZIONI AUTOINCRIMINANTI, l’imputato deve essere avvertito prima dell’inizio dell’interrogatorio che quanto dirà potrà essere usato contro di lui e che ha la facoltà di non rispondere, se non viene avvertito le dichiarazioni rese sono inutilizzabili.  Il diritto alla difesa viene inoltre garantito dalla nomina di un difensore d’ufficio nel caso in cui l’imputato non ne nomini uno di fiducia. LA PARTE CIVILE Parte privata solo eventuale è colui che esercita nel processo penale l’azione civile per il risarcimento del danno. Possono costituirsi parte civile sia persone fisiche sia associazioni o comitati ma il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto di reato. LA PERSONA OFFESA Non sempre coincide con la persona danneggiata dal reato. Alla persona offesa competono numerosi diritti quali l’indicazione di elementi di prova, può opporsi alla richiesta di archiviazione, richiedere un incidente probatorio ed assistervi, ricevere copia dell’informazione di garanzia, la possibilità di opporsi al emissione del decreto penale di condanna.