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Riassunto Libro Manuale Di Diritto Commerciale Campobasso

Riassunto libro commerciale

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  Riassunto - Libro Manuale di diritto commerciale -Campobasso Diritto commerciale (Università degli Studi di Bologna) Distribuzione proibita | Scaricato da Angelica Bonsignore ([email protected]) lOMo RPS  1 DIRITTO COMMERCIALE Diritto Dell ’ Impresa, settima edizione: 1.   L ’ imprenditore 2.   Le categorie di Imprenditori 3.   L ’ acquisto della qualità di imprenditore 4.   Lo statuto dell ’ imprenditore commerciale 5.   L ’ azienda Diritto delle Società, ottava edizione: 1.   Le società 2.   La società semplice, la società in nome collettivo a.   La costituzione della società b.   L ’ ordinamento patrimoniale c.   L ’ attività sociale d.   Scioglimento del singolo rapporto sociale e.   Scioglimento della società 3.   La società in accomandita semplice 4.   La società per azioni a.   La costituzione b.   La società per azioni uni personale c.   I conferimenti 5.   Le azioni a.   Azioni e capitale sociale b.   La partecipazione azionaria c.   La circolazione delle azioni d.   Le operazioni della società sulle proprie azioni 6.   Le partecipazioni rilevanti 7.   I gruppi di società 8.   L ’ assemblea 9.   L ’ amministrazione 10.   I sindaci e la revisione legale dei conti a.   Il collegio sindacale b.   Il sindaco unico 11.   Sistemi alternativi di amministrazione e controllo 12.   I controlli esterni 13.   I libri sociali a.   Il bilancio 14.   Le modificazioni dello statuto 15.   Le obbligazioni 16.   Lo scioglimento della società per azioni 17.   Le società in accomandita per azioni 18.   La società a responsabilità limitata 19.   Le società cooperative e le mutue assicuratrici 20.   Trasformazione, fusione e scissione Distribuzione proibita | Scaricato da Angelica Bonsignore ([email protected]) lOMo RPS  2 L’imprenditore : art 2082 cc, è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organi  z- zata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. 1.    Attività produttiva: l’impresa è attività, serie di atti coordinati, finalizzata alla  produzione o allo scambio di beni (sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti) o servizi. È attività produttiva anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. È impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa ma non è impresa l’attività di mero godimento cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o serv i-zi.  2.   Organizzazione: normale e tipico è che la funzione organizzati va dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e da beni strumentali, ciò che è essenziale affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa è l’utilizzaz ione di fattori produttivi ed il lo ro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine pr  o-duttivo. La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata or-ganizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di etero organizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pur piccola. 3.    Economicità dell’attività: l’impresa è attività economica, l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo  produtti vo dell’attività, ciò che qualifica un’atti vità come economica non è solo il fine cui essa è indiriz- zata ma anche il metodo con cui essa è svolta e l’attività produttiva può dirsi condotta con metodo ec o-nomico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati cioè quando è svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi altri-menti si ha consumo e non produzione di ricchezza.  4.    Professionalità: l’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzi one e solo tale stabile inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa a chi opera nel mondo degli affari, professionalità significa perciò esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva, la professionalità non im  plica che l’attività imprenditoriale debba essere svolta necessariamente in modo continuato e senza interruzioni, per le attività cicliche o stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti d’impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di at tività. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare ed è anche possibile il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa. La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi . La derivazione economica della nozione di imprenditore non significa che vi debba essere piena coincidenza fra nozione giuridica ed economica:    I nfatti l’economista analizza la funzione svolta dai diversi attori della vita economica e la loro reciproca  posizione nel sistema di produzione e distribuzione della ricchezza, gli economisti descrivono la figura dell’imprenditore identificandola nel soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione l’imprenditore coordina, o rganizza e dirige secondo proprie scelte tecniche ed economiche il  processo produttivo assumendo su di sé il rischi relativo cioè che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti per la mancanza di domanda o per la situazione di mercato.    Fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto a una data disciplina, quella dell’imprenditore, è compito proprio del legislatore, fissando con l’art 2082 i requisiti necessari per l’acquisto della qualità d’imprenditore. I requisiti posti dall’art 2082, sono requisiti rilevanti ai fini della nozione civilistica  di imprenditore, cioè ai fini dell’applicazione di norme di d iritto privato. Dall’art 2082 si ricava che l’impresa è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo quello della produzione o scambio di beni e servizi, sia da specifiche modalità di svolgimento. Si discute se siano necessari altri requisiti come:    L ’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio dell’impresa, scopo di lucro : si ricono-sce che es senziale è solo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative, irrilevante è sia la circostanza che un profitto venga poi realmente conseguito, sia il fatto che l’impr  enditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito. Dello scopo di lucro deve essere accolto un concetto ampissimo idoneo ad abbrac ciare l’impresa pubblica come l’impresa priv ata nonché l’impresa lucrativa e quella mutualistica ovvero un conce tto variabile a seconda del soggetto tito- Distribuzione proibita | Scaricato da Angelica Bonsignore ([email protected]) lOMo RPS  3 lare dell’impresa.   Requisito essenziale è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro, ricorrendo tale presupposto la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta sia alla persona fisica sia agli enti di diritto privato con scopo ideale o altruistico per i quali il problema ha concreta ragione di porsi.    La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti: le imprese operano di regola per il mercato desti- nando allo scambio i beni o servizi prodotti. Data la concezione economica dell’imprenditore come so g-getto che svolge funzione intermediaria fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori si ritiene che la destinazione allo scambio della produzione sia implicitamente richiesta dal carattere professionale dell’attività d’impresa ovvero dalla natura economica della stesso o quanto meno dalla funzione della speciale disciplina dell’impresa.    L a liceità dell’attività svolta : cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, l’illecito va r  epresso e sanzionato, escludendo qualsiasi forma di protezione giuridica per chi svolga atti- vità illecita e per chi con lo stesso entra in rapporti di affari. Un’attività d’impresa il lecita può dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi in quanto l’illiceità del risultato globalmente perseguito dall’imprenditore non comporta di per sé ill i ceità della causa o dell’oggetto dei singoli atti d’impresa. Quando l’illiceità dell’impresa è determinata dalla viol azione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa, tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore e con pienezza di effetti, fermo rest ando l’applicazione di sanzione ammin i-strative o penali. La disciplina dettata non è identica per tutti gli imprenditori infatti il cc distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri di selezione, operanti su piani diversi, che si cumulano ai fini della qualifica-zione di una data impresa: 1.   Oggetto dell’impresa, che determina la distinzione tra: a.    Imprenditore agricolo   b.    Imprenditore commerciale  2.    Dimensione dell’impresa, in base alla quale si distingue la figura: a.    Piccolo imprenditore b.    Imprenditore medio-grande 3.    Natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra:  a.    Impresa individuale b.    Impresa collettiva: società c.    Impresa pubblica Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislato-re, è il caso delle professioni intellettuali, i liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. Il  primo comma dell’art 2238 stabilisce che le dispo sizioni in tema di impresa si applicano alle professioni in- tellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di i m- presa. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplica- ta nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa. Il professionista intellettuale o l’artista che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore. Inoltre il secondo comma dell’art 2238 stabilisce che al professionista intellettuale che impieghi sostituti o ausiliari si applicano solo le norme che disciplinano il lavoro nell’impresa ma non la restante disciplina dell’impresa. Le categorie di imprenditori Imprenditore agricolo e commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività; l’imprenditore commerciale è destinatario di un’ampia e articolata disciplina mentre la nozione di impren ditore agricolo ha valore essenzialmente negativo con la funzione di restringere l’ambito di applica zione della disciplina dell’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo è sottoposto alla d i- sciplina prevista per l’imprenditore in gen ere ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, non fallisce e non è soggetto alle altre procedure conco rsuali dell’imprenditore commerciale, esso gode di un trattamento di favore. Distribuzione proibita | Scaricato da Angelica Bonsignore ([email protected]) lOMo RPS