Ordinanza del DDPS sui campi di dati e i diritti d’accesso dell’ISIS del 20 maggio 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, ordina: Art. 1
Oggetto
La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso per i sistemi e le banche dati giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c, f e g nonché capoverso 2 lettere a, c–e, i–o dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato. Art. 2
Campi di dati
I campi di dati sono elencati nell’allegato 1. Art. 3
Diritti d’accesso
I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2. Art. 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2009.
20 maggio 2009
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
RS 120.32 1 RS 120.3 2009-0222
2435
Campi di dati e diritti d’accesso dell’ISIS. O del DDPS
RU 2009
Allegati 1 e 22
2
I testi degli allegati 1 e 2 sono pubblicati né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso il Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna.
2436